SALDI: (Decreto Legislativo n. 114/98)
1) i saldi possono riguardare solo i prodotti di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti in quanto fortemente legati alla moda;
2) queste vendite possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno e di durata limitata, oltre che comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale e ben visibile dall’esterno.
- saldi invernali: dal giorno feriale precedente l'Epifania per 60 giorni (per il 2019 il periodo è dal 05 Gennaio al 5 Marzo);
- saldi estivi: dal primo sabato di luglio per 60 giorni.
In adeguamento ai principi di liberalizzazione introdotti dalla recente normativa in materia commerciale, la Regione Emilia Romagna con DGR n. 1780 del 2 dicembre 2013 ha eliminato l’obbligo per gli esercenti di comunicare al Comune il periodo di svolgimento dei saldi.
VENDITE PROMOZIONALI: (Delibera Regionale n. 1804/2016)
La recente Delibera stabilisce che le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali.
Quindi dal 6/12/2018 non sono ammesse vendite promozionali (per le suddette categorie merceologiche)
Rimane confermata la prescrizione contenuta nell'art.15 del D.Lgs 114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita.