- | Acquisizione per effetto di matrimonio |
(artt. 5, 6, 7, 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91) Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. |
- | Acquisizione per beneficio di legge |
Può essere richiesta da: | |
- | straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado (nonno/a) sono stati cittadini italiani per nascita (art. 4, comma 1 della Legge 91/1992); |
- | straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzioni nello Stato sino al compimento della maggiore età. In questo caso l'interessato acquista la cittadinanza se entro il compimento del 19° anno di età rende apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza (art. 4, comma 2 della Legge 91/1992) |
- | Acquisizione per concessione |
La naturalizzazione per concessione è disciplinata dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, ai sensi del quale la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso per informazioni in merito è competente la Prefettura. |
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. |
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Dal 18 giugno 2015 le domande di cittadinanza possono essere presentate esclusivamente tramite procedura online al seguente indirizzo https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza Le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate.MODALITÀ DI INOLTRO DELLE ISTANZE
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il ricevimento del giuramento e la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza sono effettuati previo appuntamento da richiedersi all'Ufficio dello stato civile. Il giuramento deve essere reso entro 180 giorni dalla notifica del decreto all'interessato