Scarichi domestici
LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (fonte ARPA ER)
Nelle abitazioni come nelle attività produttive o di servizio, sarebbe necessario valutare l'effettiva produzione di liquame da smaltire per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, in relazione alla definizione del D.Lgs. 152/06 di abitante equivalente (=60 mg/l di BOD5). Trattandosi di soluzione impraticabile, si farà riferimento ad un metodo standardizzato riportato di seguito:
CASA DI CIVILE ABITAZIONE
conteggio dei posti letto:
1 a. e. per ogni camera da letto reale o potenziale con superficie fino a 14 m2;
2 a. e. per ogni camera da letto reale o potenziale con superficie superiore a 14 m2.
ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO
conteggio dei posti letto:
1 a. e. per ogni camera da letto reale o potenziale con superficie fino a 14 m2;
1 a. e. aggiuntivo per ogni incremento di 6 m2 della superficie delle camere a partire da 14 m2;
per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l'utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.
FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI
1 a. e. ogni 2 lavoratori, dipendenti e non, fissi e stagionali, durante la massima occupazione.
DITTE E UFFICI COMMERCIALI
1 a e. ogni 3 lavoratori, dipendenti e non, fissi e stagionali, durante la massima occupazione.
RISTORANTI E TRATTORIE
per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m 2. Al numero dei clienti si somma il personale dipendente.
1 a. e. ogni 3 persone così risultanti.
BAR, CIRCOLI E CLUBS
come al punto precedente ma calcolando 1 a. e. ogni 7 persone.
CINEMA, STADI E TEATRI
ad ogni trenta utenti corrisponde 1 a. e.
SCUOLE
ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 a. e.
CASI PARTICOLARI DOVRANNO ESSERE VALUTATI DI VOLTA IN VOLTA.
Rinnovi autorizzazione allo scarico di reflui domestici che non recapitano in pubblica fognatura
Con la presente si ritiene utile comunicare che, ai sensi del punto 4.7/III della direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003, le autorizzazioni allo scarico di reflui domestici che non recapitano in pubblica fognatura, limitatamente a quelli provenienti da insediamenti residenziali e di tipo al massimo bi-familiare, si intendono tacitamente (e quindi automaticamente) rinnovate di 4 anni in 4 anni, salvo che l'insediamento servito faccia oggetto nel tempo:
- di semplice subentro, nel qual caso va presentata denuncia cui segue un atto di voltura dell'autorizzazione;
- di cambio di destinazione d' uso verso uso non esclusivamente residenziale, con o senza subentro, nel qual caso il rinnovo non può più essere tacito, ma va richiesto non più tardi di un anno prima della scadenza dell' autorizzazione;
- di ampliamento o di ristrutturazione, nel qual caso, per avvalersi comunque dell'istituto del tacito rinnovo, unitamente alla presentazione della documentazione relativa al procedimento abilitante (permesso di costruire o DIA), sarà cura del titolare dell' autorizzazione dichiarare che le modifiche non comportano variazioni quali-quantitative della natura e della struttura dello scarico tali da richiedere un adeguamento dimensionale dello stesso. In caso contrario, ossia nel caso in cui il n. di abitanti equivalenti sia aumentato ed ecceda il dimensionamento degli elementi costitutivi dello scarico, ovvero nel caso di diverso recapito finale o di modifiche strutturali diverse dalla manutenzione, il rinnovo è disposto su richiesta corredata dell'idonea documentazione tecnica.
Si coglie infine l'occasione per ricordare che l'allontanamento delle acque meteoriche dai tetti e dalle aree esterne non è considerato scarico ai sensi di legge, a condizione che tali acque non dilavino superfici suscettibili di rilasciare sostanze inquinanti. Pertanto l'impianto di scarico delle acque meteoriche non è soggetto ad autorizzazione e può recapitare sul suolo e perfino nelle scoline stradali, cortilive o poderali. Si noti al proposito che la normativa specifica in materia addirittura raccomanda che gli scarichi delle acque meteoriche non inquinate siano recapitati di preferenza proprio sul suolo o nelle scoline superficiali, al fine di contribuire alla ricarica della falda superficiale.