In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le Disposizione anticipate di trattamento - Dat.
Tali disposizioni possono essere redatte:
1. In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile. Per “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” si intende, secondo le rispettive leggi ad hoc, ad esempio, il segretario comunale per gli atti pubblici in cui è parte il Comune o il titolare delle IACP per le alienazioni della case popolari, ma mai l’impiegato comunale incaricato dal sindaco. Ricordiamo anche che il Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
2. In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici. Solo se il legislatore avesse previsto espressamente la competenza del funzionario incaricato dal sindaco, allora detta scrittura privata sarebbe stata autenticata dal funzionario comunale, come è avvenuto, ad esempio, per la vendita di autoveicoli e rimorchi con la legge Bersani del 2006.
3. In forma di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente (o da persona appositamente delegata in forma scritta) all’Ufficio dello stato civile.
4. In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.
La Banca dati nazionale delle Dat
La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
La banca dati Dat ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le Dat.
Alimentazione della Banca dati nazionale Dat
- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.