Dal 9 maggio 2012, i cittadini possono presentare le istanze di variazione anagrafica, utilizzando il modulo elaborati dal Ministero dell'Interno, attraverso una delle seguenti modalità:
a) direttamente all'Ufficio Anagrafe solo previo appuntamento.
b) per raccomandata indirizzata a: Comune di Fiscaglia, Ufficio Anagrafe – Piazza XXV Aprile, 8 – 44027 Fiscaglia (FE), allegando copia di un documento di identità in corso di validità;
c) per via telematica all'indirizzo di posta certificata comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it. Quest'ultima modalità di inoltro dell'istanza di variazione anagrafica è consentita a condizione che la dichiarazione, trasmessa sia mediante posta elettronica ordinaria, sia mediante posta elettronica certificata, sia sottoscritta con firma digitale o con firma autografa ed il corredo della copia del documento d'identità del dichiarante (acquisite mediante scanner).
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace tramite segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
L'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.
L'art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
In applicazione di tale norma, la dichiarazione di cambio di indirizzo o l'iscrizione anagrafica deve contenere l'espressa indicazione del titolo di occupazione dell'alloggio (estremi del contratto di affitto o del comodato d'uso o l'indicazione della proprietà dell'immobile occupato).
Qualora il dichiarante non sia proprietario e neppure sia titolare di un contratto di affitto o di comodato d'uso, potrà utilizzarsi alternativamente:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il dichiarante dichiara di aver l'assenso all'occupazione da parte del proprietario;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il proprietario dichiara l'assenso all'occupazione.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere corredata della fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore e prodotta unitamente al modulo di dichiarazione di iscrizione anagrafica o cambiamento di abitazione all'interno del Comune.
A seconda del titolo in virtù del quale si occupa l'immobile è dunque necessario produrre la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per legittima occupazione di immobile, oppure la Dichiarazione di assenso del proprietario per legittima occupazione di immobile.
L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di una delle predette dichiarazioni sostitutive verrà dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.